Canone unico patrimoniale

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Canone unico patrimoniale di concessione e autorizzazione in aree e spazi pubblici e/o esposizione pubblicitaria
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A chi è rivolto

Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della l. 160/2019 Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Descrizione

L’art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province

Il canone va corrisposto per:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Come fare

L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica/consegna a mano al protocollo dell’ente.

Rispetto alla data di inizio dell’occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento;  il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all’ente dell’apposita istanza.

La domanda, pena la sua improcedibilità, deve contenere:

  • gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente,
  • le caratteristiche dell’occupazione che si intende realizzare,
  • l’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare,
  • la relativa misura di superficie o estensione lineare,
  • la destinazione d’uso
  • e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

Documenti da allegare alla domanda: 

  • i documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione
  • una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l’eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell’area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione

La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

 

Cosa serve

  • Modello specifico compilato.
  • Allegare la documentazione richiesta.

Cosa si ottiene

Autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi pubblici e/o esposizione pubblicitaria 

Tempi e scadenze

 Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all’ente dell’apposita istanza.

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Puoi richiedere l’iscrizione a Canone unico patrimoniale direttamente online tramite identità digitale.

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  • Palazzo comunale, piazza Vittorio Emanuele III n.1, 00069

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Ufficio tributi

piazza Vittorio Emanuele III n.1, 00069


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Codice dell'ente erogatore

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Ultimo aggiornamento: 19/06/2025, 11:43

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