Competenze
La commissione elettorale comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da tre componenti effettivi e tre supplenti (art. 12 D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223).
Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. Il lavoro della Commissione è assistito da un segretario che ne verbalizza ogni attività.