- per le categorie dei “Ciechi di guerra” e sufficiente esibire il certificato di pensione modello 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro o Determinazione sostitutiva del certificato di pensione modello 69 rilasciata dal Dipartimento Provinciale dell’Economia e delle Finanze;
- per le altre categorie è necessaria apposita certificazione medica rilasciata dal funzionario medico designato dalla A.S.L. che attesti espressamente che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore.
Viceversa, quando non sia effettuata detta annotazione, oppure quando l’impedimento non sia evidente, oppure quando la predetta grave infermità fisica sia temporanea, la documentazione sopra indicata dovrà essere esibita al Presidente del seggio elettorale in occasione di ogni singola consultazione.
Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.
Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purchè l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito e sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto il compito.
L’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta alcune norme per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, sempre che gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica allorché la loro condizione comporti, conseguentemente, anche una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.