Questa tipologia di istanza può essere inviata nei casi in cui pensi di aver ricevuto una multa palesemente illegittima o viene contestata una violazione del codice della strada commessa in una città in cui non sei mai stato, per una infrazione che non hai mai commesso, in un orario in cui eri al lavoro (prova ne è il badge che hai timbrato).
Come far cancellare allora la multa dinanzi a prove inoppugnabili della tua non colpevolezza? Spesso si dimentica che, oltre al ricorso al Giudice di Pace e al Prefetto, c’è un terzo metodo per chiedere l’annullamento della contravvenzione. Si tratta del ricorso in autotutela, ossia di una richiesta indirizzata direttamente all'organo accertatore, completamente gratuita e che non implica alcun rischio in caso di rigetto. Questa possibilità, però, è limitata ad alcune ipotesi.
Se la multa è palesemente illegittima o errata, l’automobilista può, prima di fare ricorso al giudice o al Prefetto, tentare la carta dell’autotutela e chiedere all'ente che l’ha emanata di annullarla. La richiesta può essere fatta in carta semplice, con istanza presentata all'ufficio o con posta elettronica certificata (Pec) o per mezzo e-mail. In essa bisognerà indicare, oltre ai dati del richiedente e della multa contestata, i motivi per cui si ritiene che questa sia illegittima.
L’organo accertatore può annullare la contravvenzione in autotutela solo in presenza dei seguenti vizi:
- errore di persona: per un errore materiale si identifica come proprietario dell’auto un soggetto piuttosto che un altro;
- notifica della multa al vecchio proprietario dell’auto benché la violazione sia stata commessa dopo il passaggio di proprietà e la trascrizione dell’atto di vendita;
- errata rilevazione della targa dell’automobile.
Il ricorso in autotutela non è quindi possibile per tutti gli altri tipi di contestazione.