In caso di verbale - per esempio un autovelox - per il quale il conducente non sia stato identificato (la violazione non è contestata direttamente ed immediatamente) l'articolo 126-bis del codice della strada stabilisce l'obbligo di comunicare i dati del conducente: l'obbligato in solido a cui il verbale è notificato è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all'ufficio o comando che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione.
Il servizio potrà essere utilizzato per la comunicazione dei dati anche ai fini della sospensione della patente, se prevista. Deve essere compilato dal conducente del veicolo, anche se si tratta dello stesso intestatario del verbale.
La mancata trasmissione della presente comunicazione entro il termine indicato darà luogo alla applicazione della sanzione prevista dall’art. 126 bis c. 2 del C.d.S. a carico dell’obbligato in solido (intestatario della targa del veicolo).
Qualora il conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo e la presente non venga firmata in originale o non venga allegata copia della patente di guida, il verbale di contestazione sarà notificato alla persona indicata come trasgressore, con aggravio a suo carico delle relative spese di riverbalizzazione e notifica pari ad Euro 16,00 (salvo adeguamenti).