La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile(vendita , locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.
Dichiarazione di ospitalità cittadini stranieri
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio, ospita, cede la proprietà o il godimento di beni immobili ad un cittadino extracomunitario o apolide, anche se parente o affine, è tenuto ad effettuare la dichiarazione di ospitalità stranieri presso l’autorità locale di pubblica sicurezza.
Le comunicazioni di cessione di fabbricato o di ospitalità stranieri devono essere presentate entro 48 ore dal momento in cui viene dato in uso l’immobile stesso.