La richiesta di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell' art. 146 del D.Lgs 42/2004 deve essere presentata per gli interventi che modificano lo stato dei luoghi da realizzare in aree interessate a tutela paesaggistica di cui all'art. 136 e/o all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146 co. 4 d.lgs. 42/2004). Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.
La richiesta di Autorizzazione Paesaggistica ordinaria deve essere presentata per gli interventi che modificano lo stato dei luoghi da realizzare in aree interessate a tutela paesaggistica di cui all'art. 136 e/o all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, ad esclusione di quelli di competenza regionale ex art. 6 della L.R. 13/2014, di quelli indicati al comma 1 dell'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e di quelli che ricadono all’interno degli allegati A (interventi esclusi) e B (interventi di lieve entità) al D.P.R. 31/2017.