Accordo di separazione e divorzio

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Per un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, è possibile comparire direttamente davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno dei coniugi.

A chi è rivolto

Ai coniugi alle seguenti condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

  • Assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti);
  • sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi per la proposizione della domanda di divorzio;
  • l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale, potrà essere inserito nell'accordo stesso il pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno di mantenimento periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio.

Descrizione

Il  D.L. 132/2014 è stato convertito in Legge n. 162 il 10 novembre 2014 e l’art.12 (entrato in vigore l’11 dicembre 2014) stabilisce che i coniugi possono comparire dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi ovvero nel Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o infine di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile può avvenire solo quando non vi sono figli minori o portatori di handicap grave e economicamente non autosufficienti.

Che l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Come fare

La procedura davanti all’ufficiale di stato civile prevede questi passaggi:

  1. Presentazione, da parte di uno o entrambi i coniugi dell'istanza che può essere presentata di persona, via mail o Pec presso l’ufficio Stato civile; 
  2. Stipula dell'accordo: l’ufficiale di stato civile fissa un appuntamento, al quale si presenteranno personalmente e congiuntamente entrambi i coniugi, soli o con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione di accordo per la separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento, modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Viene redatto l’atto contenente l’accordo, sottoscritto dalle parti e dall'ufficiale dello Stato civile. A conclusione dell’incontro si stabilisce un ulteriore appuntamento stabilito dall' ufficiale dello stato civile per la conferma dei patti sottoscritti, in un termine non inferiore ai trenta giorni dalla data dell’accordo già firmato.
  3. Conferma dell’accordo: i coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all’ufficiale di stato civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare. Da questo momento la separazione consensuale/scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva a far data dalla data della stipula dell'accordo.

La conferma dell'accordo non è prevista nei casi di sole modifiche delle condizioni di separazione o divorzio.

Cosa serve

  • Dichiarazione ai fini della separazione consensuale - cessazione effetti civili - scioglimento del matrimonio;
  • Versamento di € 16.00 per “Diritto fisso da esigere ai sensi dell’art. 12 della legge 162/2014”.

Cosa si ottiene

A seconda del procedimento attivato si ottiene la separazione consensuale oppure lo scioglimento con la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.

Tempi e scadenze

Verificate le dichiarazioni rese e quindi stabilito che sussistono le condizioni previste per legge l’Ufficiale dello Stato Civile concorderà un appuntamento in cui le parti dichiareranno la loro volontà di separarsi o divorziare.

Quanto costa

Il versamento di € 16.00 per “Diritto fisso da esigere ai sensi dell’art. 12 della legge 162/2014” deve essere effettuato su apposito IBAN : IT13Y0878739470000000000011 COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO SERVIZIO DI TESORERIA.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:

  • Palazzo comunale, piazza Vittorio Emanuele III n.1, 00069

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento:
Decreto Legge 132/2014, convertito con Legge 162/201

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162

L’art. 6 della legge sopra citata stabilisce invece che in presenza di figli minori; di figli non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci; di stipulare accordi di tipo patrimoniale i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale con la negoziazione assistita da un avvocato per parte.

Procedure collegate all'esito

Successivamente alla separazione e al divorzio saranno aggiornati i relativi atti di stato civile e solo successivamente al divorzio verrà aggiornata la posizione anagrafica dei richiedenti.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Telefono:

+39 06 999120218

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Stato Civile

piazza Vittorio Emanuele III n.1, 00069


Argomenti

Codice dell'ente erogatore

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Ultimo aggiornamento: 19/09/2024, 15:10

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