Regolamento in materia di accesso civico e accesso civico generalizzato

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo esercizio dei diritti di accesso civico e di accesso civico generalizzato

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Accesso civico semplice

L’accesso civico semplice riguarda il diritto di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013).

Accesso civico generalizzato

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

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