Regolamento in materia di accesso civico e accesso civico generalizzato
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo esercizio dei diritti di accesso civico e di accesso civico generalizzato
L’accesso civico semplice riguarda il diritto di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013).
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.