L’Albo contiene l’elenco delle persone idonee a svolgere le funzioni di presidente di seggio in occasione delle elezioni. L’iscrizione viene fatta a domanda dell’interessato e rimane valida finché non vengono meno i requisiti o non si chiede espressamente la cancellazione dall’Albo. La nomina per le singole elezioni viene fatta dalla Corte di Appello.
COME ISCRIVERSI
Presentare domanda in carta semplice al Sindaco o tramite la modulistica messa a disposizione dagli uffici.
Nella domanda va dichiarato il possesso dei requisiti:
-
essere elettori del Comune di Trevignano Romano;
-
possedere almeno un diploma di scuola media superiore;
-
avere un’età compresa tra i 18 e i 70 anni;
-
esercitare una professione non incompatibile.
Sono esclusi dalle funzioni di presidente dell’Ufficio elettorale di sezione:
-
i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
-
gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
-
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
-
i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
-
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Le domande si presentano sulla base di apposito avviso ogni anno nel mese di ottobre. La domanda è gratuita e valevole a vita, pertanto non è necessario presentare ogni anno una nuova domanda.
Per cancellarsi è sufficiente presentare apposita domanda in carta semplice al Sindaco o tramite la modulistica messa a disposizione dagli uffici.
UFFICIO
Settore Amministrativo – Servizio Demografico Elettorale
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Biancamaria Alberi
Recapiti: tel. 06.999.120.224, elettorale@comune.trevignanoromano.rm.it
ORARI
Ufficio URP per presentazione domanda cartacea: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00.
Ufficio elettorale: martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00 solo previo appuntamento
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 21 marzo 1990, n. 53: Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.
Art. 35 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361: Testo unico delle leggi elettorali