Certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, esistenza in vita, etc.)
Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2012 (l. 183/2011) è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e gestori o esercenti di pubblici servizi richiedere certificati a cittadini ed imprese. Si afferma definitivamente il principio che nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i certificati sono completamente eliminati e sostituiti sempre dalle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio, mentre le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione restano valide solo nei rapporti tra privati. Ciò premesso i certificati che verranno rilasciati saranno validi solo nei rapporti tra privati e recheranno, a pena di nullità, la seguente dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
N.B.: I certificati anagrafici possono essere richiesti autonomamente in A.N.P.R. come illustrato alla seguente pagina: http://www.comune.trevignanoromano.rm.it/anpr-certificati-anagrafici-online-e-gratuiti-per-i-cittadini/
Si ricorda che l’autocertificazione resa è in esenzione dall’imposta di bollo. Si rende altresì noto che, per effetto dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 41 del D.P.R. n. 445/2000, dal 1° gennaio 2012, i certificati anagrafici, le certificazioni di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile non saranno più validi oltre i termini di validità (6 mesi) anche nel caso in cui l’interessato dichiari, in calce al documento stesso, che le certificazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Imposta certificati anagrafici
I certificati anagrafici ai sensi dell’art. 1 della tariffa (All. A) del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 sono SOGGETTI ALL’IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL’ORIGINE: pertanto il funzionario che li emette deve redigerli su carta bollata di € 16,00. Restano salve le esenzioni per lo specifico uso al quale tali certificati sono destinati.
Esenzione dall’imposta di bollo
I certificati anagrafici possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo (comunemente chiamati in “carta semplice”) solo per gli usi espressamente previsti dalla legge (tabella B del D.P.R. n. 642/1972), nonché dalle specifiche leggi speciali. L’esenzione da bollo è specificata, mai generica. Pertanto i cittadini nel richiedere qualsiasi, certificato anagrafico, se ritengono di aver diritto all’esenzione, devono obbligatoriamente indicare l’uso e la norma di legge che la prevede, uso e norma che dovranno essere riportate dal funzionario sul certificato. Si specifica che l’acquisizione di tale notizia, poiché conseguente all’adempimento di un obbligo di legge, quello fiscale, rientra tra i fini istituzionali dell’ente e pertanto non costituisce violazione della privacy.
Responsabilità’ per omesso pagamento dell’imposta di bollo
Ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 642/1972 chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta. Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Autocertificazione
Le attuali norme di legge consentono ai cittadini di presentare delle autocertificazioni al posto dei normali certificati.
Le Amministrazioni e i Servizi pubblici sono obbligate ad accettarle.
Anche le Aziende che hanno in gestione servizi primari come ad esempio l’ENEL, le Poste, la RAI, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Aziende Municipalizzate, Acea, ecc. sono obbligate ad accettare l’autocertificazione.
Come si fa: per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e senza bollo, alla quale occorre allegare un documento di identità in corso di validità. Qui puoi scaricare un modello tipo di autocertificazione.
Cosa si può certificare:
- luogo e data di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio ecc.;
- tutti i dati a conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile (ad esempio la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni);
- iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (ad esempio l’iscrizione alla Camera di Commercio);
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica, assolvimento di obblighi contributivi;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell’anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
- vivere a carico.
Attenzione, i certificati medici non possono essere sostituiti dall’autocertificazione.
Chi deve accettare l’autocertificazione:
- Le Amministrazioni pubbliche;
- I servizi pubblici, cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche, ecc. ad esempio, le aziende municipalizzate, l’Enel, le Poste (ad eccezione del servizio Bancoposta), la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade, ecc., sono tenute ad accettare l’autocertificazione dai loro utenti.
I Tribunali non sono obbligati ad accettare l’autocertificazione.
L’autocertificazione e i privati: Si può presentare l’autocertificazione anche ai privati (ad esempio banche e assicurazioni) se questi decidono di accettarla. Per i privati, a differenza delle Amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.
Ufficio competente: Anagrafe – II piano del palazzo comunale sito in P.zza Vittorio Emanuele III, n. 1 – 00069 Trevignano Romano (RM) – tel. 06.999.120.239/238 protocollo.trevignanoromano@legalmail.it, anagrafe@comune.trevignanoromano.rm.it
ORARI: ricevimento esclusivamente previo appuntamento da concordare telefonicamente o a mezzo e-mail.