L’AUTENTICA DI FIRMA
L’autentica di firma è l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. L’autentica contiene l’indicazione delle modalità di identificazione del dichiarante, le generalità del funzionario, nonché la sua firma e il timbro dell’ufficio.
L’autentica di firma viene effettuata su:
– istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da produrre a privati che consentono ad utilizzare gli strumenti di semplificazione previsti dal D.P.R. 445/00;
– deleghe a riscuotere benefici economici (non procure), ad esempio pensioni, contributi, ecc, dirette a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblici servizi;
– ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 223 del 04.07.2006, riguardo al passaggio di proprietà di beni mobili (es. auto), su atti relativi a passaggi di proprietà;
L’autenticità della firma può essere provata anche allegando all’atto una fotocopia non autenticata di un documento d’identità.
Oltre che dai soggetti riconosciuti dalla legge, ossia da un notaio, cancelliere e segretario comunale, l’autenticazione delle firme può essere redatta da un funzionario incaricato dal Sindaco.
Si rammenta che il funzionario comunale, salvo rare eccezioni disciplinate da leggi speciali (ad esempio: materia elettorale, adozioni, ecc) ha la sola facoltà di autenticare sottoscrizioni nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, cioè nelle dichiarazioni sostitutive il cui contenuto è la conoscenza di stati, fatti e qualità personali già avvenuti o in essere al momento della dichiarazione.
Sono quindi tassativamente escluse, in quanto attribuite esclusivamente al notaio, le autentiche di firma concernenti: le dichiarazioni di volontà, le autorizzazioni, gli assensi, i permessi, i consensi, i proponimenti, i nulla osta, le espressioni di impegno, le assunzioni di responsabilità e le liberatorie.
CHE COSA OCCORRE:
Può richiedere l’autentica di firma solo un maggiorenne. Inoltre:
– per i minori la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore;
– per gli interdetti la firma deve essere apposta dal tutore. Per l’elezione del tutore occorre rivolgersi al Tribunale Ordinario;
– per chi non sa o non può firmare, ossia in caso di analfabetismo o di impedimento fisico, sarà cura del Pubblico Ufficiale ricevere la dichiarazione ed attestare le cause dell’impedimento senza bisogno di testimoni, utilizzando la dicitura “impossibilitato a firmare per…”;
– nel caso di persona impossibilitata a muoversi ma comunque capace di intendere e di volere, i Messi Comunali svolgono a domicilio (propria abitazione, ospedale, casa di riposo) il servizio di autentica di firma.
Il richiedente deve esibire un valido documento di riconoscimento e l’atto su cui deve essere apposta la firma da autenticare che sarà autenticata in calce. Si ricorda che la sottoscrizione del documento deve essere fatta davanti all’Ufficiale comunale.
Deve inoltre essere portata (per i casi che richiedono il pagamento di bollo) marca da bollo da € 16,00 e € 0,52 per diritti di segreteria (€ 0,26 per i casi esenti da bollo).
N.B. CON L’AUTENTICA DI FIRMA E’ POSSIBILE EFFETTUARE ANCHE IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ DEGLI AUTOVEICOLI: non occorre più stipulare un contratto poiché i medesimi effetti vengono a prodursi tramite un’autenticazione della firma del venditore da parte dell’ufficiale di Anagrafe, ma solo se il proprietario del mezzo oggetto di vendita è ancora in vita; se non lo è, è obbligatorio recarsi da un notaio.
CHE COSA OCCORRE:
Il titolare dell’autoveicolo deve recarsi allo sportello anagrafico munito di:
– documento di riconoscimento;
– certificato di proprietà o foglio complementare dell’autoveicolo venduto, compilato nei riquadri M e T;
– una marca da bollo del valore di € 16,00;
– fotocopia del documento d’identità dell’acquirente;
– se il cedente è una ditta, visura camerale o altro documento idoneo a dimostrare che la persona che firma è autorizzata a sottoscrivere gli atti di amministrazione straordinaria (es. titolare, amministratore delegato);
– codice fiscale e eventuale P. Iva.
Entro 60 giorni dall’autenticazione fatta dall’ufficiale d’anagrafe il proprietario del veicolo deve registrare l’acquisto presso il Pubblico Registro Automobilistico – PRA.
Se i proprietari del veicolo sono molteplici, tutti dovranno recarsi in Comune con i propri documenti.
L’AUTENTICA DI COPIA
Consiste nell’attestazione che la copia presentata è conforme al documento originale; la fedele corrispondenza all’originale è attestata dalla dichiarazione formale di un pubblico ufficiale per legge autorizzato a tali funzioni.
L’autenticazione può essere effettuata:
– dal Pubblico Ufficiale che ha emesso l’originale o presso il quale l’atto o il documento è depositato in originale;
– dal funzionario competente a ricevere la documentazione o, in via sostitutiva, presso l’apposito sportello anagrafico;
– dal segretario comunale o da un altro funzionario incaricato dal Sindaco;
– da un notaio;
– dal cancelliere.
Le copie autentiche possono essere validamente prodotte in sostituzione degli originali.
L’Ufficio Anagrafe non è abilitato all’autenticazione d’atti negoziali (contratti, atti unilaterali, testamenti…) e d’atti giudiziari (ricorsi, citazioni…).
CHE COSA OCCORRE:
Dopo una richiesta verbale al funzionario incaricato, il richiedente dovrà portare:
– il documento originale e la fotocopia da autenticare;
– una marca da bollo da € 16,00 (se non esente da bollo per espressa previsione di legge, l’elenco degli atti e scritti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo sono inclusi nell’allegato B del D.P.R. n. 642 del 26 Ottobre 1972);
– € 0,26 per diritti di segreteria.
UFFICIO: Anagrafe – II piano del palazzo comunale sito in P.zza Vittorio Emanuele III n. 1 – 00069 Trevignano Romano (RM) – tel. 06 999.120.239/238 protocollo.trevignanoromano@legalmail.it anagrafe@comune.trevignanoromano.rm.it
ORARI: ricevimento esclusivamente previo appuntamento da concordare telefonicamente o a mezzo e-mail.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 53 del 21.03.1990: Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – n. 31/2005
D.L. n. 223 del 04.07.2006, art. 7.