L’elettore che si trovi nell’impossibilità di allontanarsi dalla propria abitazione anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune o che si trovi in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, deve far pervenire al comune un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia entro lunedì 9 marzo 2020.
Tale ultimo termine, in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.
In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 1/2006.
Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all’art. 56, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957, e all’41, comma 7, del D.P.R. n. 570/1960, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati “non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”.
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