Il testo del provvedimento, nello specifico, ordina e prevede che:
1. Nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le grandi strutture di vendita, di cui all’art.15 comma 1, lettera I della legge regionale 6 novembre 2019 n.22 (Testo Unico del Commercio) indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole;
2. Nei giorni festivi, su aree pubbliche o private, sono chiuse le attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la sola eccezione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari; sono altresì chiusi i mercatini degli hobbisti e i mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari.
3. Le attività commerciali escluse dalle chiusure previste dalla presente ordinanza ovvero dalle chiusure stabilite dal DPCM del 3 novembre 2020, sono comunque tenute a garantire:
a. sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento;
b. modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti;
c. le misure di sicurezza e prevenzione individuate nell’allegato 9 del citato DPCM del 3 novembre 2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”.
Le disposizioni dell’ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione e sono efficaci fino al 30 Novembre 2020.