IL SINDACO
Premesso che nelle strade e loro pertinenze è vietato (art. 15, comma 1, D.Lgs 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.):
– impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
– impedire il libero deflusso delle acque nei terreni sottostanti;
– scaricare, senza concessione specifica, nei fossi e/o cunette di scolo qualsiasi tipologia di materiale o incanalare in essi acqua di qualsiasi natura;
Premesso che ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali è vietato (art. 16 comma 1, D.Lgs 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.):
– aprire canali, fossi ed eseguire qualsiasi escavazione nei terreni laterali alle strade;
– costruire, ricoprire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
– impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
Visto quanto disposto dall’articolo 32 “Condotta delle acque” del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, n.285) in base al quale coloro che hanno diritto di condurre le acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi;
Viste le precedenti ordinanze con la quale sì è intervenuti per disciplinare, nelle annualità pregresse, la pulizia e la manutenzione dei vari fossi ricadenti sul territorio del Comune;
Preso atto che ad oggi la maggior parte degli argini dei fossi non sono stati oggetto di regolare manutenzione e pertanto non garantiscono la normale efficienza;
Rilevato che le attività atmosferiche degli ultimi anni si verificano spesso di fortissima intensità con le cd. “bombe d’acqua” che per la situazione attuale di manutenzione dei fossi non garantiscono la pubblica sicurezza e l’incolumità pubblica della cittadinanza con possibili effetti negativi anche sotto il profilo della sanità e dell’igiene pubblica;
– Ritenuto, pertanto opportuno procedere all’adozione di una ordinanza contingibile ed urgente;
– Considerato che ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco è autorità competente per le indifferibili questioni attinenti alle materie di sanità e igiene pubblica e che pertanto, per ragioni igienico-sanitarie, la rete di scolo dei fossi deve essere mantenuta in perfetta efficienza e pulizia al fine di evitare allagamenti delle aree circostanti, ristagni e qualsiasi altro ostacolo al libero deflusso delle acque meteoriche;
– Considerato che ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco è autorità competente all’adozione di provvedimenti tesi a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che nell’ipotesi de quo, a livello preventivo, è opportuno effettuare lavori di bonifica dei suddetti fossi evitando la tracimazione degli stessi e quindi non favorendo situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica e danni a cose ed animali;
Preso atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato alla Prefettura di Roma come previsto dall’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con Delibrazione del Consiglio Comunale n. 11 del 08/08/2006;
Visto l’art. 897 del Codice Civile;
Vista il D.Lgs 267/2000 “T.U.E.L.” e ss.mm.ii.;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, a tutti i proprietari di terreni frontisti dei fossi ricadenti nel territorio comunale ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruenti di provvedere, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza:
- alla pulizia con il taglio della vegetazione spontanea sino ad un metro dall’argine e tutte le aree di pertinenza con l’asportazione dei materiali eventualmente ivi presenti in modo da garantire il libero deflusso delle acque, evitando allagamenti delle aree circostanti;
- al mantenimento corretto delle sponde dei fossi laterali alle strade in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
- a chiunque abbia modificato il percorso naturale dei fossi, o realizzato opere di chiusura e riduzione della sezione naturale degli stessi (con opere in c.a., muratura o riporti di terra), al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di sopralluogo congiunto con il competente Ufficio comunale;
- alla verifica che le nuove piantumazioni di alberi ad alto fusto e di siepi nei terreni adiacenti ai fossi rispettino le distanze ed altezze prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti ed, in loro mancanza, dal Nuovo Codice Della Strada;
- al trasporto del cavaticcio risultante da tale pulizia in luogo idoneo al suo recepimento;
- all’esecuzione di quanto prescritto con la presente ordinanza con l’assoluto divieto di provvedere alla pulizia dei fossi attraverso l’incendio della vegetazione e all’uso di diserbanti e disseccanti;
AVVERTE
- che, data l’eccezionalità e l’improcrastinabilità degli interventi, per quanto riguarda le zone ricadenti nell’ambito del Parco Regionale Bracciano Martignano, qualora si renda necessario per la pulizia del fosso in ossequio a quanto imposto dalla presente ordinanza è possibile disporre dell’utilizzo di un mezzo meccanico senza l’acquisizione del nulla osta preventivo dell’Ente operando con la massima diligenza ed attenzione con il fine precipuo di preservare il più possibile lo stato dei luoghi ante operam;
- che il Comune procederà, ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine di cui sopra alla esecuzione d’ufficio di dette opere, con rivalsa di tutte le spese ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell’art.70, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992, n.495);
- che a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ed entro 120 giorni, sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che nelle ipotesi di inottemperanza, salvo quanto disposto dal Codice della Strada e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari, si procederà con la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 650 del c.p. eccetto più gravi violazioni amministrative e/o penali;
- che a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990 il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Ambiente Architetto Francesco Maria Ciliberti.
D I S P O N E
- che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune, affissa nelle bacheche riservate alle comunicazioni istituzionali disposte sul territorio comunale e pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune;
- che il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine, incaricate delle attività di controllo dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale, si adoperino scrupolosamente alla verifica dell’espletamento di quanto ordinato;
- che la presente Ordinanza sia comunicata ai competenti Uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale, ai comuni confinanti e territorialmente interessati.
COMUNICA
- copia del presente atto può essere richiesto e ritirato presso l’Ufficio Ambiente del Comune;
- la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 1.000 ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 71 del Regolamento di Polizia Rurale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 08/08/2006.
IL SINDACO
Dott.ssa Claudia Maciucchi