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Comune di Trevignano Romano

Ordinanza contingibile ed urgente per la realizzazione in via d’urgenza dei lavori per la sperimentazione volta alla verifica della qualità della risorsa idrica sul terreno identificato al catasto di questo Comune al Foglio 5 particella 3339.

ORDINANZA N. 1 DEL 05.01.2021

IL SINDACO

Premesso che l’approvvigionamento idrico del Comune di Trevignano Romano è garantito da due pozzi denominati Celsino 1 e 2 a cui va ad aggiungersi il contributo indispensabile dello storico acquedotto Traiano;

Premesso che l’attingimento dall’Acquedotto Traiano, che avviene a valle di Via Madrid, garantisce un apporto di circa 14 l/s indispensabile per il soddisfacimento dell’esigenza idrica del Comune di Trevignano Romano; 

Premesso che negli ultimi periodi a causa delle abbondanti precipitazioni si verificano costanti eventi di intorbidimento dell’acquedotto Traiano che ne impediscono l’utilizzabilità ai fini potabili;

Premesso che in assenza dell’apporto idrico proveniente dall’Acquedotto Traiano una consistente porzione della popolazione del Comune di Trevignano Romano viene privata dell’erogazione dell’acqua potabile;

Premesso che al fine di risolvere detta problematica sono stati convocati dall’Amministrazione Comunale diversi tavoli tecnici con la Società Acea Ato 2 gestore del servizio idrico e i vari Enti competenti;

Premesso che dai suddetti tavoli tecnici, non ultimo quello tenutosi in data 14.12.2020, è emerso che la risoluzione del problema necessita della realizzazione di un nuovo pozzo stante l’impossibilità di adottare misure alternative volte alla riduzione della torbidità dell’acqua prelevata dal Traiano, come emerso dai verbali dei tavoli tecnici che si sono susseguiti;

Premesso che il gestore ha evidenziato come soluzione ai suddetti disservizi idrici l’escavazione di un nuovo pozzo in sostituzione dell’attuale captazione dall’acquedotto Traiano, il tutto garantendo un saldo nullo relativamente alla risorsa emunta dalle falde;

Premesso che a seguito dei riscontri e degli incontri con gli Enti interessati è emerso che la richiesta non viene autorizzata in quanto “il terreno oggetto dell’autorizzazione “ricade in un’area che risulta “Critica”, come individuata dalle misure di salvaguardia degli acquiferi dei Colli Albani e dei Monti Sabatini (Supplemento ordinario n.4 del BURL n. 2 del 20/1/2004) prorogate nel 2006 dall’Autorità dei bacini regionali, in cui vige la sospensione del rilascio delle autorizzazioni alla ricerca idrica di acqua sotterranea”;

Premesso che nel corso degli incontri è emerso che dette misure di salvaguardia non sono state più prorogate e che ad oggi è dubbia la loro vigenza;

Premesso che è necessario capire se la qualità dell’acqua che potrebbe essere emunta dalla falda idrica a seguito della ricerca idrica potrà garantire il superamento della criticità;

Premesso che in attesa che venga definita la vigenza o meno di dette norme, al fine di ottenere l’autorizzazione alla realizzazione del pozzo ai fini potabili, nell’incontro del 14 Dicembre 2020 tra le parti si è convenuto di avviare nelle more, i lavori per la sperimentazione volta alla verifica della qualità della risorsa idrica, in quanto non in contrasto con le disposizioni sopra richiamate;

Premesso che a tal fine con comunicazioni del 18 e del 21 Dicembre 2020 l’Amministrazione Comunale chiedeva l’autorizzazione per avviare i lavori per la sperimentazione volta alla verifica della qualità della risorsa idrica alle seguenti Autorità: ACEA ATO2 S.p.A., STO ATO2 Lazio Centrale – Roma, Regione Lazio Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo Rifiuti, Regione Lazio Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Regione Lazio Assessorato Lavori Pubblici, Città Metropolitana Roma Capitale Dipartimento IV Tutela Delle Acque e del Suolo e Risorse Idriche; ASL RM 4, Parco Regionale Naturale Bracciano Martignano, Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Centrale, Sovraintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale,  specificando che stante l’urgenza e l’indifferibilità dei lavori, i relativi nulla osta sarebbero dovuti pervenire entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento dell’istanza;

Premesso che gli elaborati tecnici forniti dal Gestore, posti alla base della richiesta, evidenziano nello specifico le modalità di esecuzione dell’intervento, riepilogate nell’elaborato “schema pozzo e dei piezometri” n. IP08EG0020;

Premesso che sono pervenuti i seguenti riscontri da:

  • Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale – Settore VIA, VAS e Pareri – nota prot.  17565 del 24.12.2020;
  • Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di incidenza e Risorse Forestali – nota prot. 17582 del 24.12.2020;
  • ACEA ATO2 SpA – Direzione Operazioni – Distribuzione Idrica – nota 850624 del 28.12.2020;

Premesso che i pareri fino ad oggi pervenuti dagli Enti sopra citati non ravvisano motivi ostativi all’avvio della sperimentazione volta alla verifica della qualità della risorsa;

Considerato che non sono pervenuti tutti i pareri dagli enti di competenza oltre a quelli sopra citati;

Considerato che le misure di salvaguardia (Misure di salvaguardia degli acquiferi vulcanici dei Colli Albani e dei Monti Sabatini, di cui alla Delibera n. 3 del 21.11.2003 dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, pubblicata sul supplemento ordinario n.4 al BURL Lazio n.2 del 21.11.2004, prorogate in data 26.10.2006 con Deliberazione n. 1 del Comitato Istituzionale dell’Autorità dei bacini regionali del Lazio), ai sensi dell’art. 17, comma 6 bis della L 183/89, erano immediatamente vincolanti e restavano in vigore fino all’approvazione del Piano stralcio per la programmazione e utilizzazione della risorsa idrica e comunque per un periodo non superiore ai tre anni. Tali misure prorogate nel 2006 avrebbero dovuto esaurire il loro effetto nel 2009, o comunque fino all’entrata in vigore del Piano ad esse correlato;

Considerato che non si hanno informazioni sull’iter di approvazione del Piano stralcio per la Programmazione e Utilizzazione della Risorsa Idrica;

Considerato che è necessario, per il superamento definitivo della criticità, promuovere l’istituzione di un tavolo tecnico tra gli Enti competenti per dirimere la questione sulla attuale cogenza delle Misure di Salvaguardia;

Considerato che l’attuale stato di emergenza igienico sanitaria, connessa anche alla epidemia da Covid-19, non consente di protrarre ulteriormente l’attuale stato di emergenza idrica in cui versa una parte consistente della popolazione del Comune di Trevignano Romano a cui per i fatti sopra esposti viene interrotta l’erogazione dell’acqua potabile anche per 3 giorni consecutivi;

Considerato peraltro che la popolazione interessata dalla interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile è costretta ad approvvigionarsi di acqua potabile ricorrendo alle autobotti messe a disposizione da Acea Ato 2 con inevitabili assembramenti nei pressi dei punti di prelievo;

 Considerato che, stante l’emergenza sanitaria da Covid-19, la necessità di acqua potabile risulta essere indispensabile al fine di garantire l’igiene personale, il distanziamento sociale e ridurre la possibilità di contagio;

Rilevato che nel caso di specie stante l’estrema urgenza di avviare i lavori sopra richiamati non è possibile ricorrere agli strumenti, ovvero alle procedure previste in via ordinaria dal legislatore;

Considerato quanto disposto dall’art. 50 del D.lgs. 267/2000 che testualmente recita: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”

Visti:

  • l’art. 54 del D.lgs 267/2000;
  • La L.R. 11.04.1985 n. 37 modificata dalla L.R. n. 15 del 11.04.1991 circa l’istruzione del Servizio di protezione Civile nella Regione Lazio.
  • L’art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225 sulle competenze del Sindaco in materia di Protezione Civile;
  • L’art. 32 della Legge 833 del 23.12.1978 – L’art.lo 107 del D.lgs 152/2006 e s.mi.;
  • La Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 17 del 04.04.2012-BUR n.21 del 07.06.2012 S.O. n.35 circa le “norme Tecniche di attuazione del Piano di assetto Idrogeologico dell’autorità’ dei Bacini Regionali del Lazio;
  • La Part. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18/06/1931 n°773;
  • D.P.R. n. 380/01;
  • Il D. Lgs. 152/06;
  • PTAR (DCR Lazio 18/2018);
  • Il D.Lgs. 42/2004;
  • La Legge 394/91 e la Legge Regionale 29/97;
  • L.R. 36/99;
  • Il DPR 357/97;
  • La Delibera n. 3 del 21.11.2003 dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, pubblicata sul supplemento ordinario n.4 al BURL Lazio n.2 del 21.11.2004, prorogata in data 26.10.2006 con Deliberazione n. 1 del Comitato Istituzionale dell’Autorità dei bacini regionali del Lazio;
  • L.R. 21/09;
  • Il Regolamento Regionale 14/2016;

Per le motivazioni sopraesposte in deroga a disposizioni puntuali e procedimentali (R.D. n. 368/1904, D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. D.lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., N.T.A del Piano di assetto Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini del Lazio); agli articoli di cui al D.lgs 42/2004 per I Beni Culturali e Paesaggistici; alla Legge Regionale n° 29/97 e successiva L.R. N° 36/99 di cui al Parco Regionale e Naturale di Bracciano e Martignano; agli art 93 e 94 del D.P.R. N°380/2001 di cui alla L.R. N° 21 del 11/08/2009 e ad Regolamento Regionale n° 14 del 13/07/2016 per le opere in zona simica, ed a tutto quanto sopra richiamato

ORDINA

Alla Società’ ACEA ATO 2 S.p.a., con sede in Piazzale OSTIENSE N. 2 – 00154 – Roma, la realizzazione dei lavori per la sperimentazione volta alla verifica della qualità della risorsa idrica, nel più breve tempo possibile sul terreno distinto al catasto al Foglio 5 particella 3339 di proprietà comunale

PROPONE

L’istituzione immediata di un tavolo tecnico, promosso dall’Ente preposto (Regione Lazio) atto a dirimere definitivamente lo stato di cogenza delle misure di salvaguardia al fine di poter arrivare in tempi certi al superamento definitivo della criticità qualora l’esito della sperimentazione garantisca risultati positivi in termini di qualità della risorsa

DISPONE

– L’immediata diffusione della presente ordinanza a tutta la cittadinanza, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito internet ed istituzionale del Comune di Trevignano Romano.

– Che la presente ordinanza venga trasmessa a:

  • Prefetto di Roma – Via IV Novembre n. 119/a -00187 Roma
  • Acea Ato2 S.p.A. – Direzione Operazioni – Distribuzione Idrica
  • Ente Parco Parco Regionale Naturale di Bracciano e Martignano
  • Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV Tutela delle Acque, Suolo e Risorse Idriche serv. 2 -Via Tiburtina n. 691-00159
  • ARPA Lazio- Via Saredo, n.52 00173 – Roma      
  • Regione Lazio – Assessorato ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità
  • Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di incidenza e Risorse Forestali Regione Lazio – Assessorato Lavori Pubblici
  • Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale – Via Cavalletti 2 00186 Roma
  • Autorità di Distretto dell’Appennino Centrale
  • STO ATO 2 Lazio Centrale – Roma
  • ASL RM4

INFORMA

Che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. avverso al presente provvedimento, per chiunque abbia interesse legittimo, si potrà’ presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo della Regione Lazio nel temine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio (Legge 06.12.1971 n.1034, ovvero con possibilità’ di ricorrere verso il Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R.24.11.1971 n. 1199).

                                                                  Il Sindaco

                                                       Dott.ssa Claudia Maciucchi