IL SINDACO
Visti gli articoli 1928 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, in materia di “Codice dell’ordinamento militare”;
Considerato che l’art. 1931 del citato decreto dispone che: “I comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l’aggiornamento delle liste di leva”, nell’ eventualità del ripristino del reclutamento obbligatorio, come previsto dall’articolo 1929 comma 2 del decreto medesimo;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 1932 del decreto richiamato, le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva sono rese note dal Sindaco, quale ufficiale di governo, con apposito manifesto o altro mezzo di divulgazione;
RENDE NOTO
ai giovani legalmente domiciliati in questo Comune, nati tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 di verificare la loro iscrizione nelle liste di leva e fornire chiarimenti richiesti in merito agli uffici comunali competenti entro il 31 gennaio 2025. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l’obbligo di farla i loro genitori o tutori.
Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
1) I giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti, o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l’ultimo domicilio nel Comune;
2) I giovani coniugati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
3) I giovani coniugati, domiciliati nel Comune, sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
4) I giovani nati, domiciliati e dimoranti nel Comune, che siano provo di madre, padre e tutore;
5) I giovani nati e residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.
Agli effetti della iscrizione nelle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all’estero, il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane, ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.
Saranno, inoltre, iscritti nelle liste di leva, d’ufficio o su dichiarazione del padre, della madre o del tutore, per età presunta, i giovani domiciliati nell’ente territoriale Trevignano Romano i quali siano notoriamente reputati di età che li renda soggetti a detta iscrizione e la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici.
Essi saranno cancellati dalle liste di leva se, prima della loro incorporazione, risulteranno di età minore di quella presunta.
L’iscrizione nella lista di leva è richiesta mediante apposita istanza da presentare all’Ufficio Leva, Piazza Vittorio Emanuele III n. 1 oppure via mail all’indirizzo protocollo.trevignanoromano@legalmail.it
Dalla residenza comunale, 02 gennaio 2025
Il Sindaco
Dott.ssa Claudia Maciucchi