Ordinanza n. 26 del 31.12.2021
Oggetto: Divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2021 alle ore 24:00 del 1° gennaio 2022.
IL SINDACO
Premesso:
– che in occasione della festa di Capodanno è diffusa la pratica di utilizzare fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili, nonché altri fuochi pirotecnici esplodenti;
– che l’uso improprio di tali prodotti, implicando un oggettivo pericolo in assenza dell’adozione delle necessarie precauzioni, minaccia l’integrità fisica delle persone e degli animali e la quiete pubblica in generale;
– che esiste un oggettivo pericolo anche per quei prodotti, di natura esplodente, per i quali è ammessa la vendita al pubblico;
Ritenuto:
– che è pertanto necessario disciplinare l’utilizzo dei predetti fuochi d’artificio esplodenti e/o infiammabili al fine di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini, la quiete pubblica e la tutela degli animali domestici;
– che, a tal fine, occorre disporre il divieto di utilizzo di qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile ed esplodente dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2021 alle ore 24:00 del 01 gennaio 2022;
Visti:
– l’art. 54, comma 4 e comma 4 bis del D. Lgs. 267/2000;
– la legge 18 aprile 2017, n. 48;
per i motivi evidenziati in premessa
ORDINA
il divieto assoluto di usare e far esplodere fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, su tutto il territorio comunale dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2021 alle ore 24:00 del 1° gennaio 2022.
Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori del divieto di cui alla presente ordinanza, sono puniti ai sensi dell’art. 650 c.p, con contestuale sequestro del materiale pirotecnico utilizzato ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 della predetta legge.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata in data odierna nell’Albo Pretorio del Comune di Trevignano Romano e sul sito web istituzionale dell’Ente. Inoltre, è immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Roma, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.
La Polizia Locale e tutti gli altri Agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni centoventi dalla pubblicazione.
Trevignano Romano, 31.12.2021
IL SINDACO
Dott.ssa Claudia Maciucchi