Con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 18.03.2020 è stato specificato che la diminuzione degli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, disposta con l‘Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17 marzo 2020, non si applica, oltre che alle farmacie e alle attività di commercio al dettaglio di medicinali non soggetti a prescrizione medica:
– alle attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
– alle attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici;
– alle attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, situati sia su rete stradale, sia autostradale, nonché alle attività di distribuzione di GNL (gas naturale liquido), anche attraverso distributori self service.