La Regione Lazio ha emanato in data odierna (testo completo scaricabile) l’ordinanza “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” per stabilire i criteri e le misure da adottare dal prossimo 4 maggio con validità sino al 17 maggio relative a molteplici settori economici e sociali.
l testo e le misure indicate hanno lo scopo di consentire una graduale ripresa delle attività, garantendo sicurezza per i cittadini.
Di seguito sintesi del testo dell’ordinanza, nella parte relativa alle misure d’interesse locale da applicare.
- Allo scopo di consentire che lo svolgimento delle attività sociali e socio-sanitarie per persone con disabilità di cui all’art. 8 al decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020 siano svolte nel pieno rispetto di ogni misura per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori, la riattivazione delle stesse è subordinata all’adozione del Piano regionale territoriale ed alla comunicazione attestante l’adozione di tutte le misure di prevenzione e contenimento definite nel citato Piano che, il gestore della struttura, deve effettuare sia al Comune presso il quale insiste la medesima, sia all’ Azienda sanitaria locale di riferimento.
- Con riferimento alle attività economiche e commerciali, sono consentite le seguenti attività:
- per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza, nonché per le strutture ricettive all’aria aperta, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, anche con mezzi meccanici, e sanificazione, anche degli arenili, ivi comprese le attività di allestimento, compreso il montaggio e la manutenzione delle strutture amovibili.
- nell’ambito delle attività di cantieristica navale, la “consegna di magazzino”, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio o comunque finalizzate alla consegna.
- lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro;
- nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, l’attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio; i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l’obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori;
- la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini;
- l’attività dei restauratori purché svolta in cantiere (con il pieno rispetto delle specifiche di cui all’allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020) o in laboratorio, fermo restando il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;
- l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità “consegna animale per toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
- l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Con riferimento alle attività sportive, sono consentite a decorrere dal 6 maggio 2020, le seguenti attività:
- l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. Esclusivamente per lo svolgimento in forma amatoriale di pesca sportiva da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo spostamento nell’intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo.
Le attività indicate nella presente ordinanza dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti provvedimenti nazionali e regionali, con particolare riguardo ai contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
La presente ordinanza avrà validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.