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Comune di Trevignano Romano

COVID-19. Da oggi in vigore il nuovo DPCM del 17.05.2020

In esecuzione del decreto legge n. 33/2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19″, ieri è stato firmato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui vengono disposte le misure di contenimento del contagio da coronavirsu sul territorio nazionale. Si riportano di seguito le misure di maggiore interesse, da leggere combinatamente alle disposizioni regionali vigenti a cui lo stesso DPCM in più punti rimanda:

  • i soggetti con infezione respiratoria con febbre maggiore di 37,5° C devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  • l’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tornano ad essere aperte le aree gioco per bambini con possibilità di svolgimento di attività ludiche o ricreative all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 al DPCM;
  • dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 al DPCM;
  • è consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
  • restano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse;
  • dal 25 maggio 2020 riparte l’attività di palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, e più in generale di tutte le strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
  • lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, con osservanza delle distanze sociali prescritte e delle altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore;
  • restano sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
  • dal 15 giugno 2020 tornano ad essere consentiti gli spettacoli aperti al pubblico nei teatri, nelle sale da concerto, nei cinema con preassegnazione dei posti a sedere e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Tali attività vanno organizzate nel rispetto delle linee guida di cui all’allegato 9 al DPCM. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni;
  • restano sospese le attività di sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi;
  • l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • tornano ad essere consentite le funzioni religiose nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7 al DPCM;
  • tornano ad essere aperti i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura a condizione che sia garantito il contingentamento dei visitatori, che siano evitati assembramenti e che sia rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro. Trovano applicazione li linee guida adottate dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
  • restano sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, ecc, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale;
  • dal 20 maggio 2020 ripartono i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole;
  • restano sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali;
  • restano sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), dei centri culturali e dei centri sociali;
  • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei criteri di cui all’allegato 10 al DPCM ed è raccomandata l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 al medesimo DPCM;
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonchè la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
  • tornano ad essere consentite le attività inerenti ai servizi alla persona, in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al DPCM;
  • restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche’ l’attivita’ del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  • restano invariate le raccomandazioni per le attività professionali;
  • le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al DPCM. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni;
  • le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive;
  • le attività produttive industriali e commerciali devono svolgersi nel rispetto degli allegati 12, 13 e 14;
  • rimane fortemente raccomandato alle persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità;
  • è obbligatorio usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Vi sono poi ulteriori disposizioni che riguardano gli spostamenti da e per l’Italia.