In esecuzione dell’ordinanza Sindacale n. 22 adottata in data odierna, tutti i proprietari di terreni frontisti dei fossi ricadenti nel territorio comunale e tutti coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruenti di detti terreni, hanno l’obbligo di provvedere entro e non oltre quindici giorni:
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alla pulizia con il taglio della vegetazione spontanea sino ad un metro dall’argine e tutte le aree di pertinenza con l’asportazione dei materiali eventualmente ivi presenti in modo da garantire il libero deflusso delle acque, evitando allagamenti delle aree circostanti;
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al mantenimento corretto delle sponde dei fossi laterali alle strade in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
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al ripristino dello stato dei luoghi nel caso in cui si sia modificato il percorso naturale dei fossi, o realizzato opere di chiusura e riduzione della sezione naturale degli stessi (con opere in c.a., muratura o riporti di terra);
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alla verifica che le nuove piantumazioni di alberi ad alto fusto e di siepi nei terreni adiacenti ai fossi rispettino le distanze ed altezze prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti ed, in loro mancanza, dal Nuovo Codice Della Strada;
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al trasporto del cavaticcio risultante da tale pulizia in luogo idoneo al suo recepimento;
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all’esecuzione di quanto prescritto con la predetta ordinanza con l’assoluto divieto di provvedere alla pulizia dei fossi attraverso l’incendio della vegetazione e all’uso di diserbanti e disseccanti.
Si raccomanda di prendere visione del testo completo dell’ordinanza qui scaricabile