Con la Legge 27/12/2019 n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020”, dal 1 gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU.
Il versamento della prima rata IMU 2020 che scade il 16 giugno p.v., dovrà essere uguale al 50% di quanto versato nel 2019 per IMU e TASI (Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/783 – Legge27 dicembre 2019, n. 160) sul codice tributo 3918.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.
Le scadenze per i versamenti sono il 16 giugno e il 16 dicembre.
In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 2019, come riportato dall’art.177 del D.L n. 34 del 19.05.2020 , sono esentati dalla prima rata, relativa all’anno 2020, dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.