I degenti in ospedali, case di cura e di riposo sono ammessi a votare, per le elezioni in oggetto, nel luogo di ricovero, cura o riposo ubicato in un qualunque comune del territorio nazionale.
L’ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste l’elettore è iscritto, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l’attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.
Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.