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Comune di Trevignano Romano

COVID-19. DPCM 22 marzo 2020. Ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, fino al 13 aprile 2020 (come da ultima proroga apportata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020) è stato disposto che:

a) sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020. Tali attività sospese, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o con lavoro agile. Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni consentite. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

b) per le attività professionali, rimane invariato quanto già stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020;

c) per le pubbliche amministrazioni la modalità di lavoro ordinaria rimane quella dello smart working;

d) per le attività commerciali rimane invariato quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020; 

e) è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (disposizione contenuta anche nell’ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministro della Salute adottata di concerto con il Ministro dell’Interno);

f) sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali (quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione);

g) rimane sospesa l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

h) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;

i) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni consentite. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;

l) Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. Le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

m) le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 e quelle dell’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, sono prorogati al 3 aprile 2020.